Verso la tipizzazione del leasing finanziario: la ritrovata unita funzionale del contratto alla luce dei piu recenti interventi normativi e giurisprudenziali
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Abstract
Abastract (ita) \nIl contratto di locazione finanziaria, pur presentando delle assonanze con il contratto di locazione, è un contratto nettamente e funzionalmente diverso. Il contratto di locazione finanziaria, o meglio il leasing finanziario, nasce e si afferma negli Stati Uniti d'America quale strumento di finanziamento alle imprese, per poi divenire un contratto fruibile da tutti i soggetti privati, siano essi enti commerciali, artigianali o semplicemente singoli consumatori. \nIl leasing risponde a molteplici esigenze pratiche e garantisce ad una azienda, o ad un singolo soggetto, il godimento di un bene funzionale all'attività economica esercitata, o semplicemente di largo consumo, senza dover corrispondere immediatamente l’intero costo di acquisto. \nLa società di leasing, in qualità di intermediario finanziario, non dispone direttamente del bene richiesto dalla cliente, ma lo acquista da un terzo scelto dalla futura utilizzatrice. Tale circostanza consente di distinguere il contratto in esame da altre figure negoziali note agli ordinamenti nazionali e, in particolare, di distinguere il contratto dalla vendita a rate con patto di riservato dominio e dalla locazione. Nella vendita rateale il venditore è anche produttore del bene alienato. Nella locazione il locatore dispone già del bene da concedere in godimento. \nI beni che possono formare oggetto di locazione finanziaria sono i più svariati e non appartengono ad un solo genere: ecco allora che la società di leasing non è un'impresa che produce per immettere sul mercato, ma è un ente che svolge attività di intermediazione, in quanto finanzia l'acquisto di un bene al solo scopo di remunerare il capitale investito nell'operazione. Quest'ultima si impegna all'acquisto del cespite al solo scopo di concederlo in godimento alla cliente-utilizzatrice, la quale - a sua volta - si obbliga a rimborsare il capitale impiegato nell'operazione, dietro pagamento di un numero predeterminato di canoni periodici, comprensivi anche di una quota di interessi, che rappresentano il profitto dell'ente di credito. \nI canoni periodici non sono determinati in funzione del valore economico del bene (come avviene nella vendita rateale) o del suo valore d'uso (come avviene nella locazione). I canoni rappresentano le rate periodiche che l'affidatario deve corrispondere al soggetto finanziatore. \nNon a caso, le principali società di leasing predispongono il piano di ammortamento dei pagamenti attraverso modalità tipicamente finanziarie, ovvero basandosi sul merito creditizio della cliente e sul margine di rischio connesso alla specifica operazione. \nIn tali termini è evidente la natura finanziaria del contratto e la sua riconduzione nella categoria dei contratti di credito. Una tale soluzione vale, non solo per il nostro paese, ma anche per gli altri ordinamenti giuridici europei ed extraeuropei. \nLa Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale, oltre a rappresentare un punto di sintesi tra le diverse esperienze giuridiche nazionali, conferma la natura finanziaria dell’operazione, in quanto si occupa di disciplinare alcune vicende attinenti al rapporto negoziale in maniera del tutto incompatibile con il regolamento di interessi proprio dei contratti di scambio (siano essi traslativi o di mero godimento). Tali circostanze risultano laddove la Convenzione si occupa di disciplinare gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice (art. 13) o laddove la stessa si occupa di prevedere l'accollo in capo all'utilizzatrice di ogni rischio derivante dall'utilizzo del bene (art. 8). \nLa locazione finanziaria, dato il suo frequente utilizzo in ambito commerciale, sia nazionale, che internazionale, presenta oggi una struttura uniforme e standardizzata, che si manifesta in alcune clausole ricorrenti nella prassi, tanto da essere ritenute dei veri e propri naturalia negotii che caratterizzano la specifica figura negoziale. \nPer alcuni paesi europei (come, ad esempio, la Francia), la locazione finanziaria rappresenta un contratto tipico, mentre, per altri Stati comunitari (come l'Italia), la locazione finanziaria resta (ancora) un contratto atipico meritevole di tutela. \nSeppur il leasing, in passato, si è manifestato nei traffici nazionali quale contratto "alieno", oggi sembra aver particolarmente "familiarizzato" con il nostro sistema economico-giuridico, tanto che il legislatore richiama il leasing in diverse disposizioni di legge, finanche a descrivere la complessiva operazione commerciale in cui lo stesso negozio si inserisce. Il legislatore si è anche spinto fino a disciplinare con legge alcune specifiche vicende negoziali riferite al rapporto contrattuale, cristallizzando, senza sostanziali modifiche, quanto emerso nella prassi riferita all'istituto in esame. \nL'assenza di una compiuta disciplina del rapporto, tuttavia, ha determinato alcune incertezze in dottrina e in giurisprudenza in merito alla qualificazione e alla normativa in concreto applicabile all'atto di autonomia privata. La ricerca della normativa applicabile alla locazione finanziaria non risponde all’obiettivo di integrare il regolamento contrattuale in presenza di "lacune", ma risponde alla più pregnante esigenza di controllo (in via giudiziale) dell'atto di autonomia, ovvero alla necessità di un'attenta verifica della sua compatibilità con le norme imperative di legge e con i principi generali vigenti nell'ordinamento giuridico. La tendenza della giurisprudenza nel nostro paese è stata quella di ricondurre il contratto di leasing nell'alveo applicativo della disciplina prevista per un contratto tipico. Da qui la “forzata” distinzione funzionale tra più tipologie di locazione finanziaria (leasing traslativo e leasing di godimento) e ciò nonostante l'evidente uniformità ed univocità applicativa del regolamento di interessi generalmente praticato. \nL'errore commesso dalla giurisprudenza è risultato quello di non aver saputo valorizzare appieno il principio di autonomia contrattuale richiamato dall'art. 1322, c. 2, cod. civ. Tale disposizione, nel prevedere che le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico), legittima le contraenti a regolare i propri interessi attraverso schemi negoziali differenti da quelli predisposti dal legislatore e sempre che, dall'analisi concreta dell'assetto globale di interessi instaurato, possa apprezzarsi la positiva valutazione da parte dell'ordinamento, inteso quale insieme di principi desumibili dai valori costituzionali e dal sistema delle fonti, del risultato finale e del fine dalle stesse perseguito. In altri termini, il giudizio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322, c. 2, cod. civ. per i contratti atipici, non può essere limitato alla valutazione dei singoli elementi interni al negozio posto in essere dalle parti (ed essere così sovrapposto al diverso giudizio di liceità), ma deve essere rivolto alla complessiva operazione economica perseguita dalle contraenti, in quanto - solo in tal modo - è possibile cogliere fino in fondo la ragione dell'interesse e la sostanziale liceità del disegno unitario voluto da quest'ultime. \nLa giurisprudenza, al contrario, si è limitata nel tempo a sindacare le singole clausole del contratto di locazione finanziaria, senza svolgere una più attenta analisi sull'effettivo e generale equilibrio sussistente tra vantaggi e oneri per le parti. Il leasing finanziario sarebbe, per la giurisprudenza, un contratto misto, o meglio un "ibrido", a metà strada tra la vendita a rate e la locazione, pur presentando degli aspetti e una funzione del tutto peculiari e incompatibili con ambedue le fattispecie negoziali. Un ibrido contrattuale che, a prescindere da ogni reale e necessaria qualificazione causale del rapporto, viene diversamente inquadrato dalla giurisprudenza prevalente sulla base di indici del tutto discrezionali, che si manifestano del tutto inidonei a rappresentare un valido paramento di riferimento per l'individuazione della disciplina applicabile al caso concreto. Tutto ciò in sfregio dell'interesse generale all'uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale e alla tradizionale autonomia concettuale del contratto atipico in esame. \nIl rapporto di locazione finanziaria, se si guarda alla specifica funzione per il quale viene costituito, non rappresenta affatto un ibrido, ma si manifesta quale particolare tecnica di finanziamento alle imprese e ai privati. Ciò è quanto emerge dal regolamento contrattuale praticato in via generalizzata dalle principali società di leasing. Basti qui richiamare quanto già evidenziato dalla dottrina a sostegno dell'assoluta legittimità della clausole di inversione del rischio convenute in favore della concedente, nonché quanto si è parimenti sostenuto per le penali inserite in contratto allo scopo di regolare gli effetti derivanti dalla risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice. Si ricordi, inoltre, la peculiare trilateralità che caratterizza la complessiva operazione economico-finanziaria e il significativo ruolo di intermediazione svolto dalla concedente. Il legislatore, peraltro, ogni volta in cui ha avvertito la necessità di disciplinare alcune vicende del rapporto di locazione finanziaria, lo ha fatto in rispondenza della consolidata prassi negoziale del contratto e in via del tutto divergente dalla disciplina tipica prevista per altri contratti nominati. \nCon l'emanazione del Testo unico bancario nel 1993 e con la consacrazione del contratto quale particolare tecnica di finanziamento, il legislatore ha chiarito ogni dubbio sull'opportunità di considerare il leasing quale univoco e specifico contratto a causa finanziaria e di durata, caratterizzato da elementi strutturali socialmente
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How this classification was reachedexpand
Full frame distilled prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. Learned from the 10,348 direct Codex labels and 10,348 direct Gemma labels. Candidate is the union of thresholded teacher heads; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels or direct frontier model labels.
Codex and Gemma teacher scores by category
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.004 | 0.001 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.004 | 0.005 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.004 | 0.004 |
| Bibliometrics | 0.004 | 0.002 |
| Science and technology studies | 0.005 | 0.004 |
| Scholarly communication | 0.001 | 0.002 |
| Open science | 0.008 | 0.003 |
| Research integrity | 0.006 | 0.007 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.009 | 0.003 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from itClassification
machine, unvalidatedMachine predicted; both teacher heads agree on what is shown here.
How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".